STATUTO ONTOLOGICO DELL’EMBRIONE


Nel considerare la definizione dell’embrione e dei suoi diritti, si pone il problema di stabilire quando comincia una nuova vita personale. (1)

  • Le risposte a tale quesito partono essenzialmente dalle seguenti ipotesi: (1)
    • nel momento in cui lo spermatozoo é penetrato nell’ovocita;
    • nel momento della fusione dei due genomi;
    • nel momento in cui inizia lo sviluppo del sistema nervoso;
    • nel momento in cui assume caratteri antropomorfici;
    • nel momento in cui raggiunge una maturità che gli consente una vita autonoma.

La riflessione laica tende a rimuovere la discussione sullo statuto ontologico dell’embrione dal terreno della biologia, per affrontarlo piuttosto su quello della filosofia. Questo diverso approccio tenta infatti di rispondere ad alcuni quesiti specifici, quali, per esempio: se sia importante sapere quando comincia la vita personale o se sia più importante capire in quale momento inizia semplicemente la vita umana; inoltre: se sia importante sapere che cos’é un embrione nei diversi momenti dello sviluppo o se non sia più utile cercare di capire quando l’embrione diventa persona. Se questi sono i termini del problema, la risposta non può essere chiesta alla biologia, che non é in grado di definire la capacità razionale caratterizzante la persona. (1)

Il Comitato nazionale perla bioetica, in un documento pubblicato nel 1997, ha scelto di non dare una definizione di persona e si limitato a criticare una definizione moderna che di fatto discriminerebbe gli esseri umani sulla base del possesso di certe capacità o funzioni. Il problema è piuttosto quello di sapere quale sia il corretto atteggiamento che si deve assumere nei confronti dell’embrione, il che equivale alla ricerca di altre motivazioni che ne giustifichino la tutela. Queste motivazioni vengono individuate nell’obbligo di applicare la cosiddetta «regola aurea» della morale: non fare agli altri quanto non vorresti fosse fatto a te, dove gli altri sono intesi essere nostri simili. Ebbene, dal momento che ciascuno di noi è stato un embrione, non si può non sentire che l’embrione è un nostro simile e trovare in questo fatto la ragione sufficiente per adottare, nei suoi confronti, un atteggiamento di rispetto e cura. (1)

Misure di tutela dell’embrione sperimentazione sugli embrioni umani (2)

(Articolo 13, Legge 40/2004)

    1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
    2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si
      perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche a essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
    3. Sono comunque vietati:
      1. la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini
        diversi da quello previsto dalla presente legge;
      2. ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
      3. interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
      4. la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere … (omissis)

È proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica.
Le indagini relative allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’art.14, comma 5, dovranno sempre essere volte alla tutela della salute e dello sviluppo di ciascun embrione.

Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni (2)

(Articolo 14, Legge 40/2004)

    1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto
      dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
    2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di
      quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario (sentenza Corte Costituzionale n. 151/2009).
    3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata
      causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
      della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del
      trasferimento, da realizzare non appena possibile, senza pregiudizio della salute della donna,
      (come indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2009).
    4. I soggetti di cui all’articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute
      degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero.
      (omissis)
    5. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. (omissis)
    6. La donna ha sempre il diritto a ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati. Tutti gli
      embrioni non immediatamente trasferiti verranno congelati e crioconservati presso i centri dove
      le tecniche sono state effettuate e i relativi oneri sono a carico dei medesimi centri.
    7. In cartella clinica andranno riportate le motivazioni in base alle quali è stato determinato il numero di embrioni strettamente necessario da generare e, eventualmente, quelle in base alle
      quali si è stabilito quali e quanti embrioni non trasferiti siano temporaneamente da
      crioconservare.

Crio-preservazione dei gameti e crio-preservazione degli embrioni (2)

(Art. 14, comma 3)

Si rinvia alla Sezione B/6.2 criopreservazione e stoccaggio, B/7 attrezzature e materiali, E/6.Stoccaggio, E/7.Documentazione, E/8.Controlli, E/9.Crioconservazione degli embrioni: modalità e termini dell’Accordo Stato-Regioni 15 marzo 2012.

1. Flamigni C. La procreazione assistita. Il Mulino Ed. 2011.
2. Ministero della Salute. Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Art. 7 – Legge n. 40/2004. Linee guida 2015.
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2148_listaFile_itemName_0_file.pdf
3. Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 24.02.2004).
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0062&elenco30giorni=false
4. Sentenza della Corte Costituzionale 151/2009 (articolo 14) Limiti all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni.
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=151
5. Sentenza della Corte Costituzionale 162/2014 (articoli 4, 9 e 12). Modifiche relative alla fecondazione eterologa.
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=162