LINEE GUIDA 2015


Le linee guida 2015 hanno avuto lo scopo di fornire chiare indicazioni agli operatori delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita affinché sia assicurato il pieno rispetto di quanto dettato dalla legge. (2)

Definizione di sterilità (2)

La sterilità, almeno nella donna, andrebbe distinta dall’infertilità, intesa come incapacità di condurre la gravidanza fino all’epoca di vitalità fetale. Nell’uomo, invece, essendo il concetto di aborto ovviamente estraneo alla fisiologia della riproduzione, i due termini vengono largamente utilizzati come sinonimi.

Secondo un’altra definizione, una coppia è considerata infertile quando non è stata in grado di concepire e di procreare un bambino dopo un anno o più di rapporti sessuali non protetti; mentre è sterile la coppia nella quale uno o entrambi i coniugi sono affetti da una condizione fisica permanente che non rende possibile la procreazione. Secondo questa interpretazione il termine “sterilità” si riferisce, quindi, a una condizione più grave e comunque assoluta di “infertilità” riguardante la coppia e non il singolo membro di essa.

Certificazione di infertilità o sterilità (2)

(ai sensi del comma 1)

La certificazione dello stato di infertilità o sterilità può essere effettuata da ogni medico abilitato all’esercizio della professione.

Per quanto riguarda invece l’accesso alle tecniche di riproduzione assistita, la certificazione dello stato di infertilità o sterilità è effettuata dal medico Responsabile del centro o dagli specialisti competenti, quali:

    • specialista in genetica medica, per le patologie genetiche
    • ginecologo, per le patologie femminili
    • endocrinologo o urologo con competenze andrologiche, per le patologie maschili

Per assicurare adeguato sostegno psicologico alla coppia, ciascun centro offre la possibilità di una consulenza da parte di uno psicologo con documentata formazione nel settore.

La negazione del ricorso alle tecniche, certificata dallo specialista, verrà verificata dal responsabile del centro.
Ogni accertamento effettuato rilevante ai fini della diagnosi di infertilità e finalizzato all’accesso alle tecniche PMA, così come la certificazione di infertilità accompagnata eventualmente dalle sue cause, va riportato in cartella clinica.

Accesso alle tecniche (2)

(Articolo 4, legge n. 40/2004)

    1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico, nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
    2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:
      1. gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
      2. consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.

Sono consentite le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, comprese quelle che impiegano gameti maschili e femminili entrambi donati da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente.

Un’anamnesi accurata e un corretto esame obiettivo rappresentano il primo passo di rilievo nell’ambito del primo colloquio con la coppia infertile/sterile. Le cause di infertilità/sterilità devono essere ricercate in modo sistematico, efficace e devono essere identificati tutti i fattori rilevanti.

Inoltre si raccomanda un’attenta valutazione clinica del rapporto rischi-benefici con particolare riferimento alle complicanze ostetriche, alle potenziali ricadute neonatologiche e ai potenziali rischi per la salute della donna. Al riguardo, come previsto all’art 6, comma 4 della L.40/2004, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

Il percorso e la durata degli accertamenti devono tenere conto dei desideri della coppia, dell’età della donna e del partner, della durata dell’infertilità/sterilità e dei dati personali emersi dall’anamnesi e dall’esame obiettivo.

Deve essere compilata una scheda clinica, contenente le valutazioni e i dati pertinenti della coppia, che sarà conservata a cura del centro.

Gradualità delle tecniche (2)

(ai sensi del comma 2, punto a)

Obiettivo primario di ogni trattamento è la nascita di un neonato vivo a termine senza pregiudizio della salute della donna.
Spetta al medico, secondo scienza e coscienza, definire la gradualità delle tecniche:

    • utilizzando in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose,
    • tenendo in debito conto l’età della donna e del partner, le problematiche specifiche della coppia, le presumibili cause dell’infertilità e della sterilità di coppia, i rischi inerenti le singole tecniche, sia per la donna che per il concepito, nel rispetto dei principi etici della coppia stessa e in osservanza della legge.

Consenso informato (2)

(Articolo 6, Legge n. 40/2004)

    1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulla probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro.Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
    2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
    3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della Giustizia e della Salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento delle fecondazione dell’ovulo.
    4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
    5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate, con chiarezza e mediante sottoscrizione, le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente legge.”

1. Flamigni C. La procreazione assistita. Il Mulino Ed. 2011.
2. Ministero della Salute. Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Art. 7 – Legge n. 40/2004. Linee guida 2015.
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2148_listaFile_itemName_0_file.pdf
3. Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 24.02.2004).
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0062&elenco30giorni=false
4. Sentenza della Corte Costituzionale 151/2009 (articolo 14) Limiti all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni.
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=151
5. Sentenza della Corte Costituzionale 162/2014 (articoli 4, 9 e 12). Modifiche relative alla fecondazione eterologa.
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=162